Cass. 15 febbraio 2017 n. 3993: le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all'articolo 14 d.lgs. 150 del 2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l'an della pretesa; l'ordinanza che definisce il procedimento di cui all'articolo 14 d.lgs. 150 del 2011 non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell'avvocato.
Pubblicato il 23 dicembre 2016 alle ore 16:44 Archiviato in: nessuna categoria attribuita
Studio Avvocati Mancini © Studio legale Mancini Responsabile: Francesco Mancini. - Partita IVA 07457221005. Note legali.
Made with oZone iQ